Come realizzare un soppalco

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Realizzare un soppalco

Quali permessi occorrono per soppalcare un locale

Cosa dicono i Regolamenti

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Soppalco in stile moderno

 In genere Il Regolamento d’Igiene, proibisce l’uso dei soppalchi come zona abitabile se la sua ampiezza supera un terzo della superficie del locale di cui fa parte.

I Regolamenti Edilizi Comunali aggiungono normalmente che occorre rispettate anche determinate altezze, generalmente un minimo di 2,10-2,20 m per lo spazio sottostante il soppalco e una misura simile per l’altezza dello spazio soppalcato; quanto detto elimina ogni possibilità di utilizzo di locali aventi un’altezza interna totale inferiore a 440-450 cm (in alcuni Regolamenti è prescritta l’altezza minima di 470 cm per creare spazi a doppia altezza).

Le norme tendono a garantire dunque una certa salubrità delle abitazioni tutelando i principi d’igiene che verrebbero meno da un utilizzo troppo intensivo degli spazi interni, questo è direttamente collegato anche alla dimensione delle aperture esistenti (dove viene imposto il rispetto del rapporto di 1/10 o 1/8 tra la superficie delle finestre e la superficie del pavimento) questo per garantire una corretta illuminazione e un adeguato ricambio d’aria (rapporto aeroilluminante).

Se il soppalco non ha finalità abitative

scala per soppalco

Scala per soppalco

Nessuna norma vieta invece l’utilizzo in altezza dei locali quando si vogliano disporre a mezz’aria, anziché soppalchi veri e propri, strutture per riporre, librerie o archivi, temporaneamente accessibili, ma che escludono la possibilità di abitarli ovvero la “permanenza continuativa di persone”.

Per realizzare un soppalco occorre il permesso di costruire

La Corte di Cassazione con la sentenza n.8869 dell’1.3.2007 ha stabilito che la realizzazione di un soppalco all’interno di una preesistente abitazione necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire (o della DIA alternativa al permesso). Infatti l’art. 10, comma primo lett. c del DPR 380/2001 (TU dell’edilizia) assoggetta a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia “…che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici” ovvero si riconnettano a mutamenti di destinazione d’uso limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A“.

Non sono assoggettate a permesso di costruire solo le ristrutturazioni edilizie minori, cioè, quelle che non comportano le conseguenze specificate nella norma (tali sono gli interventi che determinano una semplice modifica dello ordine delle parti che compongono una costruzione e che non alterano il carico urbanistico).
La realizzazione del soppalco non è stata ritenuta riconducibile alla ristrutturazione edilizia di portata minore in quanto comporta un aumento della superficie utile calpestabile.

Dunque sia che si decida di procedere alla realizzazione del soppalco tramite una DIA o con la richiesta del Permesso di Costruire occorre presentare un Progetto del soppalco firmato da un tecnico abilitato.

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